Statuto

STATUTO DEL CENTRO DIPARTIMENTALE PER L’ODONTOIATRIA DIGITALE

Art. 1 Istituzione del Centro

  1. Presso l’Università̀ degli Studi di Ferrara istituito il Centro denominato Centro Dipartimentale per

    l’odontoiatria digitale (Center for Digital Dentistry) con sede in Via Luigi Borsari 46.

Il Centro si configura come Centro ordinario proposto dal Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la

Romagna.

Art. 2 Scopi e attività̀

  1. Il Centro persegue la ricerca digitale per la programmazione e la stampa 3D di apparecchiature e protesi odontoiatriche.

  2. Per il perseguimento di tali scopi, il Centro svolge ricerca applicata con innovazioni per l’utilizzo nella pratica clinica di metodologie e tecnologie traslate da diversi settori della odontoiatria, dalla ortodonzia alla protesi, alla chirurgia orale e alla conservativa.

    Art. 3 Risorse finanziarie

1. Il Centro può̀ disporre delle seguenti risorse:
a) entrate proprie, ai sensi della normativa vigente;
b) assegnazioni sul bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale;
c) ogni altro fondo specificatamente destinato alla realizzazione degli scopi e delle attività̀ del Centro.

Art. 4 Risorse umane

1. Il Centro svolge le proprie attività̀ prevalentemente con il personale che aderisce al Centro.

Art. 5 Adesioni

  1. I professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici nonché́ il personale tecnico-amministrativo interessati possono chiedere di aderire al Centro.

  2. La richiesta di adesione può̀ provenire anche da parte di soggetti esterni all’Ateneo, con competenza specifica nel settore di attività̀ del Centro.

  3. Le suddette richieste sono trasmesse per posta elettronica al Direttore del Centro, che le sottopone all’accettazione del Consiglio direttivo, nella prima seduta utile. L’accettazione o la mancata accettazione, adeguatamente motivate, sono comunicate ai richiedenti per posta elettronica.

    Art. 6 Gestione amministrativo-contabile e patrimoniale

  1. La gestione amministrativo-contabile e patrimoniale del Centro di competenza del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna.

  2. Il consegnatario dei beni mobili e delle immobilizzazioni materiali il Direttore del suddetto Dipartimento, salva la nomina espressa di un sub-consegnatario.

  3. E' opportuno garantire l’utilizzo condiviso delle attrezzature scientifiche di interesse comune, in particolare per le strumentazioni acquisite con dotazione/contributi di Ateneo.

  4. Il consegnatario dei locali utilizzati dal Centro per lo svolgimento delle proprie attività̀ è il Direttore del suddetto Dipartimento, salva la nomina espressa di un sub-consegnatario.

  5. Nel caso di chiusura del Centro, i beni e i locali restano assegnati al Dipartimento che ne cura la gestione.

Art. 7 Organi

1. Gli organi del Centro sono:

  1. a)  il Consiglio direttivo;

  2. b)  il Direttore;

Art. 8 Consiglio direttivo

    1. Il Consiglio direttivo composto da 7 componenti di cui:
a) N° 4 componenti interni designati dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per

la Romagna;
b) N° 3 componenti esterni, individuati tra esperti di provata esperienza nel campo di attività̀ del

Centro,

c) dal Direttore, eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti interni.

  1. Il Consiglio direttivo nominato con decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale e

    per la Romagna e dura in carica tre anni rinnovabili.

  2. Nel caso in cui uno dei suoi componenti cessi dall’incarico per una qualunque causa, si procede al rinnovo

    entro 30 giorni; nelle more della ricostituzione dell’organo collegiale, non pregiudicata la validità̀ della sua composizione. Il mandato del componente rinnovato decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

    Art. 9 Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento dell’attività̀ del Centro. In particolare:

a) elegge il Direttore;
b) approva le richieste di adesione al Centro;
c) approva, su proposta del Direttore, la relazione contenente la rendicontazione annuale, da sottoporre all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel caso di assegnazione di fondi per iniziative/interventi specifici;
d) Il Centro si avvarrà̀ di una piattaforma digitale dove i risultati della ricerca potranno essere discussi e avviati verso soluzioni concordate tra i diversi esperti che aderiscono al Centro.

2. Le diverse esperienze fino ad oggi acquisite in questo specifico settore che vengono utilizzate in modo unilaterale da parte di diversi esperti, confluiranno nel Centro per ottenere azioni diagnostiche e terapeutiche interdisciplinari.

Art. 10 Funzionamento del Consiglio direttivo

1. La convocazione delle sedute del Consiglio direttivo inviata dal Direttore del Centro a tutti i componenti dell’organo almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, tramite posta elettronica.

2. La convocazione contiene l’indicazione della data, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà̀ essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità̀ a distanza.
Per la validità̀ delle deliberazioni si applica l’articolo 53 dello Statuto dell’Università̀. I verbali delle sedute riportano:

a)  l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;

b)  l’indicazione dei componenti presenti, assenti e assenti giustificati;

c)  l’indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante

d)  la dichiarazione sulla valida costituzione dell’organo

e)  l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno

f)  la dichiarazione relativa all’avvio della trattazione degli argomenti all’ordine del giorno;

g)  i fatti avvenuti durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti.

3. I suddetti verbali, sottoscritti dal Direttore e dal segretario verbalizzante, sono trasmessi per posta elettronica ai componenti del Consiglio direttivo.

4. Le convocazioni e i verbali delle sedute devono essere trasmessi per posta elettronica al Direttore del Dipartimento gestore; il segretario o il manager amministrativo del Dipartimento provvederà̀ ad inserirli all’interno del sistema di gestione documentale in uso presso l’Università̀.

Art. 11 Nomina del Direttore

  1. Il Direttore eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti interni.

  2. Il Direttore nominato con decreto del Direttore del Dipartimento gestore.

  3. L’elezione si svolge nella prima seduta del Consiglio direttivo, che deve essere convocata dal Decano entro

    trenta giorni dalla data di nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo decide se la votazione avviene a scrutinio palese o segreto, previa presentazione di candidature, nel rispetto del principio del terzo di genere.

  4. La votazione valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli elettori. Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.

  5. Il verbale della seduta deve indicare le modalità̀ di svolgimento delle operazioni elettorali e deve essere trasmesso al Direttore del Dipartimento gestore.

    6. Lo svolgimento della procedura elettorale può essere supportata dal segretario o dal menager amministrativo del Dipartimento gestore.

  1. Il mandato del Direttore termina allo scadere del Consiglio direttivo. Il Direttore rieleggibile.

  2. Nel caso in cui il Direttore cessi dall’incarico per una qualunque causa, si procede al suo rinnovo entro 30

    giorni. Il mandato del nuovo Direttore decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

    Art. 12 Compiti del Direttore

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a)  rappresenta il Centro ed ha compiti propositivi;

b)  convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno e ogni qualvolta lo

ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano motivata

richiesta scritta;

c)  designa il componente del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o

temporaneo impedimento;

d)  designa il segretario verbalizzante, individuato in seno al Consiglio direttivo;

e)  propone la relazione contenente la rendicontazione annuale, da sottoporre all’approvazione del

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel caso di assegnazione di fondi per

iniziative/interventi specifici;

f)  dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 13 Modifica del Centro

  1. La proposta di modifica del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo e viene approvata dai Consigli di Dipartimento interessati; deve contenere il testo di Statuto modificato.

  2. I Centri sono modificati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

    Art. 14 Chiusura del Centro

  1. La proposta di chiusura del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo o dai Consigli di Dipartimento interessati.

  2. Il Centro chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

  3. La proposta di chiusura può̀ essere presentata direttamente dal Senato Accademico e in tal caso il Centro chiuso con decreto del Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

  4. La proposta di chiusura può̀ altresì̀ essere presentata direttamente dal Consiglio di Amministrazione e in tal caso il Centro chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico.

    Art. 15 Relazione sulle attività̀ dei Centri

  1. Il Direttore del Centro a cui sono stati assegnati fondi per iniziative/interventi specifici, entro il mese di settembre di ogni anno, predispone una relazione contenente la rendicontazione dei suddetti fondi. Tale relazione deve essere approvata dal Consiglio direttivo e trasmessa per posta elettronica al Rettore che, per il tramite dell’ufficio competente, provvederà̀ a sottoporla all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

  2. La relazione deve contenere:
    a) l’esposizione sintetica dei risultati conseguiti e delle attività̀ svolte;
    b) l’elenco degli eventuali contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici e privati;
    c) l’elenco dei costi sostenuti e dei ricavi incassati nell’anno, predisposto dal segretario o dal manager amministrativo del Dipartimento gestore.

    Art. 16 Entrata in vigore dello Statuto e attivazione del Centro

  3. Il presente Statuto entra in vigore nella data indicata nel decreto rettorale di istituzione del Centro.

  4. L’attivazione del Centro decorre dalla data di nomina dei relativi organi.